European Accessibility Act in Italia: che cosa cambia con il D.Lgs. 82/2022
Dal 28 giugno 2025 l’EAA è applicabile in Italia con il decreto legislativo 82/2022. A chi si applica davvero, l’esenzione delle microimprese, le sanzioni di AgID, il transitorio 2030 e come si incastra con la Legge Stanca e con i PEBA.

Dal 28 giugno 2025 lo European Accessibility Act è pienamente applicabile in Italia. Non con quel nome, però: il testo che conta per un’azienda italiana è il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la direttiva (UE) 2019/882. È lì che si trovano gli obblighi, le esenzioni, i tempi e le sanzioni.
Questo articolo mette in fila quello che il decreto chiede davvero, a chi si applica, che cosa non copre e come si incastra con la Legge Stanca, che in Italia esiste dal 2004 e non è stata sostituita.
Che cosa è il D.Lgs. 82/2022
È il recepimento italiano dello European Accessibility Act. Introduce requisiti di accessibilità per una serie di prodotti e servizi digitali rivolti ai consumatori: e-commerce, servizi bancari al dettaglio, e-book, servizi di trasporto passeggeri, comunicazioni elettroniche, terminali self-service e i dispositivi che li rendono utilizzabili.
L’idea di fondo della direttiva è armonizzare: prima del 2019 ogni Stato membro aveva la sua regola, il mercato interno era frammentato e chi vendeva in più paesi doveva adeguarsi a norme diverse. Ora il requisito è lo stesso ovunque.
A chi si applica — e chi resta fuori
Si applica agli operatori economici che offrono al pubblico i prodotti e i servizi rientranti nell’ambito del decreto. Non è una norma per la sola pubblica amministrazione: riguarda le imprese private.
I tempi: 2025 e 2030
La data che tutti citano è il 28 giugno 2025, quando gli obblighi sono diventati applicabili. Ce n’è però una seconda, meno nota e molto utile in fase di pianificazione: il periodo transitorio fino al 28 giugno 2030, entro il quale i fornitori possono continuare a erogare servizi utilizzando prodotti legittimamente immessi sul mercato prima del giugno 2025.
Tradotto: non tutto va rifatto domani, ma il calendario di sostituzione dei terminali, dei chioschi e dei sistemi self-service è già scritto.
Chi vigila e quanto costa non adeguarsi
L’autorità di vigilanza è AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale. Le sanzioni possono arrivare fino a 30.000 euro per violazione, con sanzioni ulteriori di carattere periodico per chi non si adegua dopo la contestazione formale.
Vale la pena dirlo chiaramente: il rischio economico non è l’unico, e spesso non è nemmeno il principale. Un servizio digitale che una parte dei clienti non riesce a usare è un problema commerciale prima che sanzionatorio.
E la Legge Stanca? Il punto che quasi tutti si perdono
La legge 9 gennaio 2004, n. 4 — la Legge Stanca — non è stata abrogata. Dal 2020, con il decreto-legge 76, i suoi obblighi si estendono anche ai soggetti privati con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di attività. Le linee guida AgID per i soggetti privati sono di aprile 2022 e prevedono la pubblicazione e l’aggiornamento annuale della dichiarazione di accessibilità, entro il 23 settembre di ogni anno.
Che cosa il decreto non copre: lo spazio fisico
L’EAA è una norma sui prodotti e sui servizi, in larga parte digitali. Non disciplina l’accessibilità della stazione, del museo o della filiale in quanto edifici. Quella parte, in Italia, ha un impianto normativo suo, più antico e spesso più stringente:
- Legge 13/1989 e DM 236/1989 — requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici, compresi quelli aperti al pubblico.
- DPR 503/1996 — edifici, spazi e servizi pubblici.
- PEBA — i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, introdotti dall’articolo 32 della legge 41/1986 ed estesi agli spazi urbani dall’articolo 24 della legge 104/1992. Obbligano gli enti a censire le barriere del proprio patrimonio e a pianificarne la rimozione.
- DM 28 marzo 2008 — le linee guida del Ministero della Cultura per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, orientamento e allestimenti espositivi compresi.
Il PEBA è, in pratica, lo strumento con cui un comune italiano programma e finanzia questi interventi. Se lavori con un’amministrazione locale, è il documento da cui partire: la segnaletica accessibile vi rientra come intervento a basso impatto e reversibile.
Il quadro istituzionale è cambiato anche altrove
Nel 2024 sono arrivati due decreti che spostano il baricentro della materia. Il D.Lgs. 20/2024 istituisce l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, operativa dal 1º gennaio 2025. Il D.Lgs. 62/2024 ridefinisce la valutazione della disabilità e introduce l’accomodamento ragionevole e il progetto di vita individuale, in linea con la Convenzione ONU.
Il concetto di progetto di vita è quello che più si avvicina a ciò di cui parliamo quando parliamo di accessibilità dell’informazione: non un adempimento, ma la possibilità concreta di muoversi, decidere e fare da sé.
Che cosa fare adesso, in ordine
- Verifica se rientri nell’ambito del D.Lgs. 82/2022 e se l’esenzione microimprese ti riguarda davvero (meno di 10 occupati E meno di 2 milioni di fatturato).
- Controlla se ricadi anche nella Legge Stanca per fatturato: cambia se devi pubblicare la dichiarazione di accessibilità entro il 23 settembre.
- Fai un audit dei canali digitali rivolti ai consumatori, non solo del sito: app, checkout, area riservata, terminali self-service.
- Metti in calendario la sostituzione dei prodotti coperti dal transitorio 2030.
- Separa il piano digitale dal piano fisico: se gestisci spazi aperti al pubblico, il riferimento è il DM 236/1989 e, per gli enti, il PEBA.
Dove si colloca una tecnologia come NaviLens
Una precisazione onesta, perché è il punto su cui il mercato è più confuso: l’obbligo di conformità è sempre dell’organizzazione, mai del prodotto. Nessuna tecnologia rende un’azienda «conforme al D.Lgs. 82/2022» per il solo fatto di essere installata.
Detto questo, c’è un pezzo del problema che le norme digitali lasciano scoperto e che le norme edilizie non risolvono da sole: l’informazione nello spazio fisico. Un sito accessibile non aiuta chi deve capire a quale binario si trova, quale confezione ha in mano o dove sia l’ambulatorio. I codici NaviLens si leggono a oltre 30 metri, senza mettere a fuoco e in movimento, e restituiscono quell’informazione a voce nella lingua della persona.
È un livello complementare alla pavimentazione tattile, al braille e alla segnaletica visiva. Non li sostituisce: copre il momento in cui una persona deve sapere dove si trova e che cosa ha davanti.
Domande frequenti
- Da quando si applica l’European Accessibility Act in Italia?
- Dal 28 giugno 2025, con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che recepisce la direttiva (UE) 2019/882. È previsto un periodo transitorio fino al 28 giugno 2030 per i servizi erogati con prodotti legittimamente immessi sul mercato prima del giugno 2025.
- La mia azienda è esente perché è piccola?
- Solo se è una microimpresa, cioè se ha meno di 10 persone occupate e, contemporaneamente, un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro. Devono ricorrere entrambe le condizioni: una sola non basta.
- Chi vigila e quali sono le sanzioni?
- La vigilanza è affidata ad AgID. Le sanzioni possono arrivare fino a 30.000 euro per violazione, con ulteriori sanzioni periodiche per chi non si adegua dopo la contestazione.
- Devo comunque pubblicare la dichiarazione di accessibilità?
- Dipende. L’obbligo di dichiarazione resta per i soggetti che rientrano nella Legge Stanca — tra cui i privati con fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni — ma non ricadono nel D.Lgs. 82/2022. Chi eroga servizi coperti dal decreto 82 deve garantire l’accessibilità, senza obbligo di deposito della dichiarazione.
- L’EAA riguarda anche l’accessibilità fisica di stazioni, musei o negozi?
- No. L’EAA disciplina prodotti e servizi, in larga parte digitali. L’accessibilità dell’ambiente costruito in Italia è regolata dalla legge 13/1989 con il DM 236/1989, dal DPR 503/1996 e, per gli enti pubblici, dai PEBA. Per i luoghi di interesse culturale il riferimento è il DM 28 marzo 2008.
- Che cos’è un PEBA e perché è rilevante?
- È il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche: lo strumento con cui un ente censisce le barriere del proprio patrimonio edilizio e urbano e ne programma la rimozione. Nasce dall’articolo 32 della legge 41/1986 ed è esteso agli spazi urbani dall’articolo 24 della legge 104/1992. È il documento in cui rientrano naturalmente gli interventi di segnaletica accessibile.


